Sedicente vescovo

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Vicario Generale –

 

Giunge notizia a questa Curia della presenza in diocesi di un sedicente vescovo della “Chiesa Cattolica Apostolica di Germania” (non romana), come si legge nella locandina diffusa per l’invito ad una celebrazione.

Al fine di evitare equivoci che possano fuorviare i fedeli si precisa quanto segue:

La suddetta “Chiesa Cattolica Apostolica di Germania” non è riconosciuta dalla Chiesa Cattolica e non risulta essere riconducibile ad altre Confessioni Cristiane;

il sedicente vescovo non è mai stato lecitamente e validamente ordinato sacerdote e consacrato vescovo. A norma del can. 1382 del Codice di Diritto Canonico quando un battezzato riceve la consacrazione episcopale senza mandato pontificio incorre nella scomunica latae sententiae, sanzione in cui si incorre automaticamente per lo stesso fatto di avere compiuta l’azione.

Anche l’ordinamento giuridico italiano, a tutela della pubblica fede, con la previsione delittuosa di cui all’art. 498 del codice penale, sanziona la condotta di chi, indossando abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, commette il reato di usurpazione di titolo.

A tutela della fede dei fedeli, pertanto, si rende noto che promuovere, sostenere o partecipare, anche in luoghi privati, a riti liturgici celebrati da tale sedicente “vescovo” comporta l’interdizione dai sacramenti, oltre alle altre conseguenze previste dall’ordinamento canonico.

Del presente comunicato prego darne notizia ai fedeli.

Monreale, 6 Settembre 2018
Prot. N. 366/18

Mons. Antonino Dolce